mercoledì 13 gennaio 2021
Normative

Nuovo Regolamento in materia di precursori di esplosivi

Dal 1 febbraio 2021 sarà applicabile il Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, rafforzandone – rispetto alla precedente normativa - le relative disposizioni.

Nuovo Regolamento in materia di precursori di esplosivi

Abrogando il Reg. UE 98/2013, l’Unione Europea intende predisporre controlli più rigidi sulle sostanze potenzialmente utilizzabili per la produzione di esplosivi artigianali, imponendo, mediante la ratifica del nuovo Regolamento UE 2019/1148 norme più severe al fine di limitarne la messa a disposizione del pubblico ed assicurarne l'adeguata tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento. Le disposizioni del regolamento si applicheranno anche ai mercati online.


Le principali novità introdotte dal Reg. UE 2019/1148 sono:
• L’acido solforico, in precedenza soggetto solo a segnalazione, e il nitrato di ammonio sono ora classificati come precursori di esplosivi soggetti a restrizione (Allegato I);
• Nonostante il regolamento preveda che ciascuno Stato Membro possa dotarsi di un sistema di licenze di acquisto di precursori di esplosivi da parte dei privati, in Italia tale sistema non è previsto;
• Predisposizione di procedure aziendali per gestire la segnalazione entro 24 ore di transazioni sospette e furti/sparizioni di precursori disciplinati.


Gli operatori che pongono in vendita precursori di esplosivi soggetto a restrizioni, dovranno acquisire dal cliente una serie di informazioni che saranno raccolte nella Dichiarazione del Cliente (Allegato IV del Regolamento), allo scopo di verificare identità dell’acquirente e legittimità dell’acquisto.
Gli operatori che pongono in vendita un precursore di esplosivi disciplinato (precursore soggetto a restrizioni oppure precursore soggetto a segnalazione), dovranno tenere conto degli adempimenti richiesti in merito alla segnalazione di transazioni sospette e sparizioni, all’informazione della catena di approvvigionamento e alla sicurezza dell’immagazzinamento. Le disposizioni della nuova norma sono chiarite nelle linee guida per l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/1148